Approda in Gazzetta Ufficiale la legge di Bilancio 2021 (legge n.
178/2020). Tante le novità in materia di fisco, lavoro e finanziamenti.
Dall’esonero contributivo parziale nel 2021 per gli autonomi in gestione
separata e professionisti con cassa alla nuova cassa integrazione per
gli autonomi, i professionisti e le partite IVA. Dalla riduzione
dell’IVA per il cibo d’asporto all’esenzione dalla prima rata dell’IMU
2021 degli immobili in cui si svolgono specifiche attività connesse ai
settori del turismo, della ricettività alberghiera e degli spettacoli.
Ed ancora: incentivi auto, proroga ed estensione del superbonus 100%,
conferma del bonus bebè per tutti i nati nel 2021, congedo di paternità
obbligatorio allungato da 7 a 10 giorni e un fondo da 50 milioni di euro
per le aziende che aiutano il rientro al lavoro delle neomamme.
Nella Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2020 è stata pubblicata la
legge di Bilancio 2021 (legge n. 178 del 30 dicembre 2020).
Il provvedimento è composto da 20 articoli, ma la norma principale è l’articolo 1, formato da 1150 commi.
Ampio il ventaglio di interventi in materia di lavoro, fiscale e di sostegno alla liquidità e allo sviluppo delle imprese.
NOVITÀ PER IL LAVORO
Stabilizzazione detrazione lavoro dipendenteAi commi 8 e 9 dell’articolo 1 si prevede la stabilizzazione della
detrazione spettante ai percettori di reddito di lavoro dipendente e di
talune fattispecie di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente
prevista dall’articolo 2 del D.L. n. 3/2020. La detrazione è pari a 600
euro in corrispondenza di un reddito complessivo di 28.000 euro e
decresce linearmente fino ad azzerarsi al raggiungimento di un livello
di reddito pari a 40.000 euro.
Sgravi contributivi per l’assunzione di giovani under 35Il successivo comma 10 modifica - per il biennio 2021 e 2020 - la
disciplina dell’esonero contributivo per l’assunzione di giovani under
35, previsto dall’articolo 1, commi 100 e ss., della legge di Bilancio
2018 (legge n. 205/2017). In particolare, si prevede, per le
nuove assunzioni di soggetti fino a 35 anni a tempo indeterminato e per le
trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate nel 2021 e nel 2022, che l’
esonero contributivo di cui all’articolo 1, commi da 100 a 105 e 107, della legge di Bilancio 2018, sia riconosciuto nella misura del
100%, per un
periodo massimo di 36 mesi,
nel limite massimo di 6.000 euro annui (in luogo dei valori già
previsti a regime, pari al 50% e a 3.000 euro su base annua). Per le
assunzioni in una sede o unità produttiva ubicata nelle regioni Abruzzo,
Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna,
l’esonero contributivo è riconosciuto per un
periodo massimo di 48 mesi. Come indicato al comma 12, l’esonero contributivo
spetta ai datori di lavoro che
non abbiano proceduto, nei 6 mesi precedenti l’assunzione, né procedano, nei 9 mesi successivi alla stessa, a
licenziamenti individuali
per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi nei
confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella
stessa unità produttiva.
La misura è concessa ai sensi della sezione 3.1 della Comunicazione
della Commissione europea recante un 'Quadro temporaneo per le misure
di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del
COVID-19' (C/2020/1863 del 19 marzo 2020), e successive modificazioni.
L’efficacia delle disposizioni è subordinata all’
autorizzazione della
Commissione europea.
Sgravio contributivo per l’assunzione di donneI commi 16 a 19 estendono alle assunzioni di tutte le lavoratrici
donne, effettuate nel biennio 2021-2022, lo sgravio contributivo
previsto dall’articolo 4, commi 9-11, della legge n. 92/2012.
Per le assunzioni con
contratto di lavoro dipendente a tempo determinato di donne effettuate nel 2021 e nel 2022 l’esonero è riconosciuto nella misura del
100% dei
complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro con
esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL (ferma restando
l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche), per la durata
di
12 mesi (elevabili a 18 in caso di assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato) e nel limite massimo di 6.000 euro annui.
Le assunzioni devono
comportare un
incremento occupazionale netto
calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati
rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati
nei 12 mesi precedente (l’incremento della base occupazionale è
considerato al netto delle diminuzioni del numero degli occupati
verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell’articolo
2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona,
allo stesso soggetto).
Il beneficio è concesso ai sensi della sezione 3.1 della
comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final, del 19 marzo
2020, recante un “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a
sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”. L’efficacia
delle disposizioni è subordinata all’
autorizzazione della
Commissione europea.
Fondo per esonero contributi per autonomi e professionistiAi commi da 20 a 22 è prevista l’istituzione del Fondo per
l’esonero dai contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi e
dai professionisti, con una dotazione finanziaria iniziale di 1 miliardo
di euro per il 2021. Il Fondo è destinato a finanziare l’
esonero parziale dal
pagamento dei
contributi previdenziali dovuti:
- dai lavoratori autonomi e dai professionisti iscritti alle
gestioni previdenziali dell’INPS e dai professionisti iscritti agli enti
gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza, che abbiano
percepito nel periodo d’imposta 2019 un reddito complessivo non
superiore a 50.000 euro e abbiano subìto un calo del fatturato o dei
corrispettivi nell’anno 2020 non inferiore al 33% rispetto a quelli
dell’anno 2019;
- dai medici, dagli infermieri e dagli altri professionisti ed
operatori di cui alla legge n. 3/2018, già collocati in quiescenza e
assunti per l’emergenza derivante dalla diffusione del Covid-19.
Sono esclusi dall’esonero i premi dovuti all’INAIL.
Con uno o più decreti interministeriali dovranno essere definiti i
criteri e le modalità per la concessione dell’esonero, nonché della
quota del limite di spesa da destinare, in via eccezionale, ai
professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di
previdenza e assistenza di cui al D.Lgs. n. 509/1994, e al D.Lgs. n.
103/1996, e i relativi criteri di ripartizione.
Rientro al lavoro delle madri lavoratriciIl comma 23, al fine di sostenere il rientro al lavoro delle lavoratrici madri e di favorire la
conciliazione dei tempi di lavoro e dei tempi di
cura della famiglia,
incrementa il Fondo per le politiche della famiglia (di cui
all’articolo 19, comma 1, del D.L. n. 223/2006) per l’anno 2021 di 50
milioni di euro, da destinare al sostegno e alla valorizzazione delle
misure organizzative adottate dalle imprese per favorire il rientro al
lavoro delle lavoratrici madri dopo il parto.
È demandato ad un
decreto interministeriale il compito di definire le
modalità di attribuzione delle suddette
risorse.
Congedo paternitàIl comma 25
estende il congedo di paternità obbligatorio e facoltativo ai casi di
morte perinatale.
Con il comma 363 viene, invece,
elevata da 7 a 10 giorni la
durata obbligatoria del congedo obbligatorio di paternità per il 2021.
Il comma 364 dispone, inoltre, che il padre possa astenersi per un
ulteriore giorno in accordo con la madre e in sua sostituzione in
relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a
quest’ultima.
Esonero contributivo giovani coltivatori diretti e imprenditori agricoliCon il comma 33 viene prorogato alle nuove iscrizioni nella
previdenza agricola effettuate tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre
2021 l’esonero contributivo previsto dall’articolo 1, comma 503, della
legge di Bilancio 2020 (legge n. 160/2019) a favore dei coltivatori
diretti e degli imprenditori agricoli professionali (IAP) con
età inferiore a 40 anni. Il beneficio, in particolare, consiste nell’
esonero nella misura del
100%, per un periodo massimo di 24 mesi di attività, dal
versamento della
contribuzione della quota per l’
invalidità, la
vecchiaia ed i
superstiti (IVS)
e del contributo addizionale di cui all’articolo 17, comma 1, della
legge n. 160/1975, cui è tenuto l’imprenditore agricolo professionale e
il coltivatore diretto per l’intero nucleo. Sono
esclusi, pertanto, dall’agevolazione il
contributo di maternità,
dovuto, ai sensi degli articoli 66 e seguenti del D.Lgs. n. 151/2001,
per ciascuna unità attiva iscritta alla gestione agricoli autonomi, e il
contributo INAIL, dovuto dai soli coltivatori diretti.
Sgravi contributivi nel settore dilettantisticoI commi 34 e 35 prevedono l’istituzione, nello stato di previsione
del Ministero dell’economia e delle finanze, di un fondo, avente una
dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, ai
fini del riconoscimento di un esonero, anche parziale, dei contribuiti
previdenziali a carico delle
federazioni sportive nazionali,
discipline sportive associate,
enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive dilettantistiche, con
esclusione dei premi e dei contributi
dovuti all’INAIL,
relativamente ai rapporti di lavoro sportivo instaurati con atleti,
allenatori, istruttori, direttori tecnici, direttori sportivi,
preparatori atletici e direttori di gara. Lo
sgravio è cumulabile con gli esoneri o le riduzioni delle aliquote previdenziali previsti da altre norme.
Sospensione versamenti federazioni sportiveI commi 36 e 37 sospendono,
fino al 28 febbraio 2021,
i versamenti delle imposte sul reddito, dell’IVA e dei contributi
previdenziali per le federazioni sportive nazionali, gli enti di
promozione sportiva, le associazioni e società sportive
professionistiche e dilettantistiche che hanno il domicilio fiscale, la
sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e operano
nell’ambito di competizioni in corso di svolgimento ai sensi del
D.P.C.M. 24 ottobre 2020.
I versamenti sospesi possono essere
effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un’
unica soluzione entro il 30 maggio 2021 o mediante
rateizzazione fino ad un massimo di 24 rate mensili di pari importo con il versamento
della prima rata entro il 30 maggio 2021. I versamenti relativi ai mesi
di dicembre 2021 e 2022 devono essere effettuati entro il giorno 16 di
detti mesi. Non si fa luogo di quanto già versato.
Decontribuzione SudI commi 161-169 prevedono, per il
periodo 2021-2029, un
esonero contributivo parziale in favore dei datori di lavoro del settore privato che operano nelle
regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia,
Sardegna e Sicilia.
Lo sgravio è pari:
- al
30% dei contributi previdenziali da versare fino al 31 dicembre 2025;
- al
20% dei contributi previdenziali da versare per gli anni 2026 e 2027;
- al
10% dei contributi previdenziali da versare per gli anni 2028 e 2029.
Per il periodo
1° gennaio 2021-30 giugno 2021, la
misura è concessa in conformità al “Quadro temporaneo per le misure di
aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del
COVID-19' (C/2020/1863 del 19 marzo 2020), e successive modificazioni,
mentre per il periodo successivo (
1° luglio 2021-31 dicembre 2029) l’agevolazione è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea.
Rinnovo dei contratti a tempo determinatoCon il comma 279 si dispone la
proroga fino al 31 marzo 2021 del termine fino al quale i contratti a tempo determinato possono
essere rinnovati o prorogati - per un periodo massimo di 12 mesi e per
una sola volta - anche in assenza delle condizioni poste dall’articolo
19, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2015 e ss.mm., ossia per:
-
esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività;
- esigenze di
sostituzione di
altri lavoratori assenti;
- altre esigenze connesse a
incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell’ordinaria attività.
Proroga CIG CovidI commi 299-303, 305-308 e 312-314 prevedono la concessione di
altre 12 settimane dei trattamenti di cassa integrazione ordinaria e in
deroga e di assegno ordinario previsti in conseguenza dell’emergenza
epidemiologica da Covid-19. Tali 12 settimane (gratuite) devono essere
collocate nel periodo ricompreso tra:
- il 1° gennaio 2021 e il 31 marzo 2021 per i trattamenti di cassa integrazione ordinaria;
- il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021 per i
trattamenti di assegno ordinario e di cassa integrazione in deroga,
nonché in tema di trattamenti di integrazione salariale.
Le 12 settimane costituiscono la
durata massima che può essere richiesta con causale Covid-19.
I
periodi di integrazione precedentemente richiesti e
autorizzati ai sensi dell’articolo 12 del
decreto Ristori (D.L. 137/2020, convertito) collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 1° gennaio 2021 sono
imputati, ove autorizzati, alle 12 settimane aggiuntive previste.
Il comma 306 riconosce ai
datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo, che
non richiedano i suddetti interventi di integrazione salariale un esonero parziale dal
versamento dei contributi previdenziali a loro carico, per un periodo
massimo di 8 settimane, fruibile entro il 31 marzo 2021. Tale esonero è
attribuito nei limiti delle ore di integrazione salariale riconosciute
nei mesi di maggio e giugno 2020 ed è, entro tale ambito, riparametrato
ed applicato su scala mensile.
Con il comma 304 è concesso un
ulteriore periodo di 90 giorni di trattamento di integrazione salariale nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2021 per i lavoratori dipendenti agricoli a tempo indeterminato (
CISOA).
Ai sensi del comma 305, tutti i predetti benefici sono riconosciuti
anche in favore dei lavoratori assunti dopo il 25 marzo 2020 e in ogni
caso in forza al 1° gennaio 2021 (data di entrata in vigore della Legge
di Bilancio 2021).
Blocco dei licenziamenti fino al 31 marzoI commi da 309 a 311 estendono fino al 31 marzo 2021 il divieto di
procedere a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo e
a quelli collettivi per motivi economici (con sospensione delle
procedure in corso).
Come espressamente previsto al comma 311, il divieto
non si applica nelle ipotesi di licenziamenti motivati:
- dalla
cessazione definitiva dell’
attività dell’impresa,
conseguenti alla messa in liquidazione della società senza
continuazione, anche parziale, dell’attività, nei casi in cui nel corso
della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni o
attività che possano configurare un trasferimento d’azienda o di un
ramo di essa ai sensi dell’articolo 2112 del codice civile;
- in caso di
fallimento, quando non sia previsto
l’esercizio provvisorio dell’impresa, ovvero ne sia disposta la
cessazione. Nei casi in cui l’esercizio provvisorio sia disposto per uno
specifico ramo dell’azienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti
riguardanti i settori non compresi nello stesso;
- nelle ipotesi di
accordo collettivo aziendale,
stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più
rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del
rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al
predetto accordo: a detti lavoratori è comunque riconosciuta l’indennità
di disoccupazione (Naspi).
Contratto di espansione interprofessionaleIl comma 349 - intervenendo sull’articolo 41 del D.Lgs. n. 148/2015 -
proroga al 2021 l’operatività del contratto di espansione, estendendone l’applicazione anche alle
imprese con almeno 500 dipendenti (in luogo dei 1.000 finora previsti). Tale strumento sarà attivabile anche dalle imprese
con almeno di 250 unità nel caso in cui le stesse accompagnino le nuove assunzioni a uno scivolo per i lavoratori più vicini all’età pensionabile.
Per le aziende che
occupano più di 1.000 dipendenti,
a fronte di un impegno ad assumere un lavoratore ogni 3 in uscita,
viene ulteriormente alleggerito il costo legato al prepensionamento.
ISCROI commi 386 a 401 disciplinano l’
indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO),
in favore dei soggetti iscritti alla gestione separata di cui
all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995, che esercitano per
professione abituale attività di lavoro autonomo (di cui al comma 1
dell’articolo 53 del TUIR) e non titolari di trattamento pensionistico
diretto (né essere assicurati presso altre forme previdenziali
obbligatorie) e non beneficiari di reddito di cittadinanza.
L’
indennità è pari al
25%, su base semestrale, dell’ultimo reddito liquidato dall’Agenzia delle Entrate e viene
erogata dall’INPS in 6 mensilità, di importo variabile da un minimo di 250 euro a un massimo di 800 euro al mese.
La
domanda per accedere all’indennità deve
presentata, in via telematica, all’INPS, entro il termine, fissato a
pena di decadenza, del 31 ottobre di ciascuno degli anni dal 2021 al
2023.
Per poter presentare domanda, occorre:
- essere titolari di partita IVA attiva da almeno 4 anni, alla data
della richiesta, per l’attività che ha dato titolo all’iscrizione alla
gestione previdenziale in corso il reddito registrato nell’anno
precedente la richiesta deve essere inferiore al 50% e non superiore a
8.145 euro;
- avere prodotto un reddito di lavoro autonomo, nell’anno
precedente la richiesta, inferiore al 50% della media dei redditi dei 3
ulteriori anni precedenti;
- aver dichiarato nell’anno precedente la richiesta un reddito non superiore a 8.145 euro (rivalutato annualmente);
- essere in regola con la contribuzione previdenziale obbligatoria.
La prestazione può essere richiesta una sola volta nel triennio.
Lavoratori fragiliCon i commi da 481 a 484 si estende al periodo
dal 1° gennaio 2021 al 28 febbraio 2021 l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 26, commi 2 e 2-bis, del
decreto Cura Italia (D.L. n. 18/2020), che prevedono l’equiparazione del periodo di assenza
dal servizio al ricovero ospedaliero, per i lavoratori dipendenti
pubblici e privati in possesso di certificazione rilasciata dai
competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio
derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o
dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi i
lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione
di gravità. Inoltre, è stato disposto che i lavoratori fragili svolgono
di norma la
prestazione lavorativa in modalità agile,
anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella
medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti
collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di
formazione professionale anche da remoto.
Disposizioni in materia pensionisticaAl comma 336 si prevede la
proroga di Opzione donna, mentre al comma 339 si confermata a tutto il 2021 la sperimentazione della cosiddetta
Ape sociale.
Il comma 345 estende fino al 2023 la possibilità per i lavoratori
interessati da eccedenze di personale di accedere al pensionamento
anticipato (c.d.
isopensione) qualora raggiungano i requisiti minimi per il pensionamento nei 7 anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro.
Il comma 350 stabilisce che nel
contratto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale e ciclico anche le settimane non interessate da attività lavorativa sono da
includere nel computo dell’anzianità utile ai fini del diritto al
trattamento pensionistico. Con riferimento ai contratti di lavoro a
tempo parziale esauriti prima del 1° gennaio 2021, il riconoscimento dei
periodi non interamente lavorati è subordinato alla presentazione di
apposita domanda dell’interessato corredata da idonea documentazione. I
trattamenti pensionistici liquidati in applicazione della presente
disposizione non possono avere decorrenza anteriore alla data di entrata
in vigore della stessa.
NOVITÀ FISCALI
Esenzione IRPEF redditi agrariIl comma 38 - intervenendo sull’articolo 1, comma 44, della legge n. 232/2016 -
proroga all’anno d’imposta 2021 l’esenzione Irpef
(totale) per i redditi dominicali ed agrari riferiti a terreni di coltivatori
diretti e imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti nella
previdenza agricola.
IVA agevolata su take away e deliveryAl comma 40 si prevede l’applicazione dell’IVA ridotta al
10% anche per il cibo da asporto e la consegna al domicilio.
Imposta registro minima terreni agricoliCon il comma 41 si dispone che, per l’anno 2021,
non si applica l’imposta di registro fissa di 200 euro (di cui all’articolo 2, comma 4-bis, del D.L. n. 194/2009) agli
atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni e relative pertinenze, di valore economico inferiore o
uguale a 5.000 euro, qualificati agricoli in base a strumenti
urbanistici vigenti, in favore di coltivatori diretti e imprenditori
agricoli professionali (IAP), iscritti nella relativa gestione
previdenziale ed assistenziali.
Tassazione dei ristorniIl comma 42 - di modifica della disciplina in materia di tassazione dei ristorni attribuiti ai
soci di società cooperative di cui all’articolo 6, comma 2, del D.L. n. 63/2002 - prevede la possibilità, previa delibera assembleare, di applicare una
ritenuta del 12,5% a titolo di imposta all’atto della destinazione del ristorno ad aumento del capitale.
La facoltà si considera esercitata con il versamento della ritenuta
entro il giorno 16 del mese successivo a quello di scadenza del
trimestre solare in cui è stata adottata la delibera assembleare. In tal
modo, viene ridotta l’aliquota dal 26 al 12,5%, anticipando però il
momento della tassazione dei ristorni all’atto dell’attribuzione al
capitale sociale, anziché al rimborso dello stesso.
Tra i soci persone fisiche
non sono compresi gli imprenditori (di cui all’articolo 65, comma 1, del TUIR) nonché i
detentori di partecipazione qualificata ai sensi dell’articolo 67, comma 1, lettera c) del TUIR.
Ai sensi del comma 43 la
ritenuta del 12,5% può essere
applicata con le medesime modalità e termini alle somme attribuite ad aumento del
capitale sociale deliberate anteriormente alla data di entrata in
vigore della legge in esame, in luogo della tassazione prevista dalla
normativa previgente.
Riduzione della tassazione dei dividendi per gli enti non commercialiI commi da 44 a 47 introducono un
abbattimento dell’IRES del
50% sui dividendi percepiti dagli enti pubblici e privati diversi dalle
società, nonché dai trust che non hanno per oggetto esclusivo o
principale l’esercizio di attività commerciale (di cui all’articolo 73,
comma 1, lettera c) del TUIR) o dalle stabili organizzazioni di tali
enti nel territorio statale (di cui all’articolo 73, comma 1, lettera d)
del TUIR) che
svolgono senza scopo di lucro ed
in via esclusiva o principale una o più
attività di interesse generale nei seguenti ambiti:
- famiglia e valori connessi; crescita e formazione giovanile;
educazione, istruzione e formazione, incluso l’acquisto di prodotti
editoriali per la scuola; volontariato, filantropia e beneficenza;
religione e sviluppo spirituale; assistenza agli anziani; diritti
civili;
- prevenzione della criminalità e sicurezza pubblica; sicurezza
alimentare e agricoltura di qualità; sviluppo locale ed edilizia
popolare locale; protezione dei consumatori; protezione civile; salute
pubblica, medicina preventiva e riabilitativa; attività sportiva,
prevenzione e recupero delle tossicodipendenze; patologia e disturbi
psichici e mentali;
- ricerca scientifica e tecnologica; protezione e qualità ambientale;
- arte, attività e beni culturali.
Il risparmio d’imposta deve essere
destinato al
finanziamento delle
predette attività di interesse generale. Sono esclusi dall’agevolazione gli utili
derivanti dalla partecipazione in imprese o enti residenti o localizzati
in Stati o territori a regime fiscale privilegiato.
Sconto IMU e TARI per i pensionati residenti all’esteroAl comma 48 si prevede a favore dei pensionati italiani all’estero,
a partire dall’anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso
abitativo, non locata o data in comodato d’uso, posseduta in Italia a
titolo di proprietà o usufrutto:
- la riduzione del
50% dell’IMU;
- la riduzione di
due terzi della TARI, la tassa sui rifiuti.
Incentivi rientro in Italia lavoratori qualificatiIl comma 50 - di modifica dell’articolo 5 del D.L. n. 34/2019 -
consente di usufruire dell’allungamento temporale del regime fiscale
agevolato dei lavoratori impatriati anche ai soggetti che hanno
trasferito la
residenza in Italia prima dell’anno 2020 e che, alla data del 31 dicembre 2019, risultano beneficiari del regime
di favore ordinario previsto dall’articolo 16 del D.Lgs. n. 147/2015.
Essi possono optare per l’
estensione per 5 periodi d’imposta del
predetto regime di favore, previo versamento di un importo pari al 10% o
al 5% per cento dei redditi agevolati, secondo il numero di figli
minori e in base alla proprietà di un immobile in Italia. Tali
disposizioni non si applicano agli sportivi professionisti.
Le
modalità di esercizio dell’
opzione dovranno essere
definite con apposito
provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.
Riallineamento avviamentoIl comma 83 estende la possibilità di effettuare il riallineamento
contabile/fiscale, attraverso il
pagamento di un’
imposta sostitutiva, anche all’avviamento ed alle altre attività immateriali risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2019.
Incentivi operazioni aggregazione aziendale I commi da 233 a 243 introducono un nuovo incentivo ai processi di aggregazione aziendale realizzati attraverso operazioni di
fusione, scissione o conferimento d’azienda, che vengano
deliberati nel 2021.
In particolare, al soggetto risultante dalla fusione (o
all’incorporante, al beneficiario e al conferitario) è consentito
trasformare in credito d’imposta una quota di attività per imposte
anticipate (DTA) riferite a perdite fiscali e eccedenze ACE maturate
fino al periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di
efficacia giuridica dell’operazione e non ancora utilizzate in
compensazione o trasformate in credito d’imposta a tale data.
L’
efficacia della trasformazione delle DTA in credito d’imposta è subordinata al
pagamento di una
commissione pari al 25% dell’importo complessivo delle DTA oggetto di trasformazione.
La commissione
è deducibile ai fini delle imposte
sui redditi e dell’IRAP nell’esercizio in cui avviene il pagamento ed è
soggetta alle disposizioni in materia di imposte sui redditi ai fini
dell’accertamento, delle sanzioni e della riscossione.